Soppalchi: normativa e realizzazione

Realizzazione soppalchi: normativa ed opere edili necessarie

Il Soppalco

Il soppalco è una soluzione molto utile ad aumentare lo spazio abitabile in una abitazione. Oltre ad essere una soluzione di design, ha degli aspetti funzionali molto apprezzati.

La soluzione nella ristrutturazione di ruderi e case antiche

Durante la ristrutturazione di un rudere, di un casale o comunque di case antiche, generalmente ci si imbatte in quadrature poco adatte agli standard odierni. Si notano però edifici realizzati con tetti molto alti. Spesso oltre i 4,50 metri di altezza con tetti a falde spioventi.

La soluzione in questi caso che fa da padrone è la realizzazione di un soppalco.

Ma un soppalco non può essere realizzato ovunque in maniera arbitraria. Occorre seguire una determinata prassi burocratica, oltre che valutare l’effettiva possibilità di realizzazione di fronte ai regolamenti locali imposti.

Decreto Ministeriale del 5 Luglio 1975

L’altezza minima dei soppalchi è regolata dalla legge.  Ogni Regione italiana ha una propria normativa edile che, confrontata con le disposizioni elaborate dal Comune, fornisce tutte le informazioni necessarie in merito alla realizzazione di un soppalco.

Quindi sarà l’Ufficio Tecnico Comunale a poterci dare una mano in termini di chiarimenti sulle normative che regolamentano la realizzazione di un soppalco.

Tutti i regolamenti normativi Regionali fanno capo al DM 5/7/1975 che stabilisce parametri e normative a cui riferirsi per la realizzazione di un soppalco.

Altezza minima di un soppalco

Il Decreto Ministeriale stabilisce che l’altezza minima di un locale abitabile deve essere non inferiore ai 2,70 m ed invece quella di un locale servizi non deve essere inferiore ai 2,40 m.

Volendo fare un esempio pratico, un locale abitabile soppalcato può essere ad esempio una camera da letto, invece un locale servizi potrebbe essere un bagno o un ripostiglio.

Queste informazioni in merito all’altezza vengono definite come abbiamo visto nel DM del 5/7/1975, ma esistono alcune eccezioni. Infatti alcune Regioni prevedono altezze differenti anche in base all’ubicazione della struttura da soppalcare.

Se ci troviamo in città, in montagna o ad una certa altitudine potrebbero cambiare le altezze minime, ovvero alcune Regioni prevedono che per strutture situate ad oltre 600 metri s.l.m. (altezza sul livello del mare) questi valori si riducono anche ad 1,5 metri di altezza per il piano soppalcato.

Porzione area soppalcabile

Nella maggior parte delle normative Regionali è consentito il soppalcamento di un terzo della superficie che si ha a disposizione. Se però le altezze del locale sono tali da superare i 2,20 metri sia sotto che sopra il soppalco, si può coprire il 50% dell’area a disposizione.

Superficie finestrata

Generalmente la superficie finestrabile ammonta ad un ottavo (1/8) della superficie totale del soppalco. Ovvero per 40 metri quadrati di soppalco possiamo realizzare aperture per non più di 5 metri quadri.

Altezza del parapetto del soppalco

Per il rispetto delle normative di sicurezza, quando il soppalco si affaccia su un’altra stanza, è necessario installare un parapetto alto almeno 1,10 m ai fini della sicurezza ed evitare quindi possibile cadute.

Conformazione del soppalco

La normativa si esprime anche sulla conformazione del soppalco. In base alle caratteristiche dell’edificio e conformemente a quanto dettato dall’Ufficio Tecnico Comunale, si hanno disposizioni in merito alla possibilità di lasciare il soppalco chiuso o a vista rispetto alla stanza in cui questo è ricavato.

Burocrazia

Quando decidiamo di realizzare un soppalco, occorre innanzitutto effettuare un lavoro di progettazione accurato. Altezza del soppalco, scala per raggiungerlo, metodo di realizzazione. Tutto quanto studiato nel dettaglio per riuscire ad ottenere al contempo una soluzione che offra il massimo guadagno in termini di metri quadri vivibili e che sia di elevato impatto estetico.

Presentando quindi il progetto all’Ufficio Tecnico del Comune di residenza con tutte le caratteristiche del soppalco, si potrà procedere all’esecuzione dei lavori.

Al termine delle opere edili sarà necessario presentare all’ufficio del Catasto tutta la documentazione in modo tale da poter registrare questo aumento della superficie calpestabile dell’edificio.

Potrebbe interessarti anche

Ristrutturazione senza autorizzazioni: Cosa si rischia?
Classi energetiche edifici
dimensionamento fosse imhoff palermo
Carotaggio: tutto quello che occorre sapere
Pareti in cartongesso: dalla nascita all’utilizzo del cartongesso
Carotaggio: tutto quello che occorre sapere
Realizzazione canne fumarie Palermo
Tipologie di lastre in cartongesso
Danni da intonaco: aspetti legali ed amministrativi